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Dichiarazione di accompagno per il minore

In vigore dal 4 giugno 2014

In base al comma 2 dell’art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 per i viaggi all’estero da parte dei minori di età inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori (o da che ne fa le veci) è necessaria una menzione sul passaporto o una dichiarazione di accompagnamento, dove sia riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore è affidato, sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria e vistata dall’Ufficio Passaporti competente della materia per il rilascio del passaporto.

E’ obbligatorio rinnovare la dichiarazione di accompagnamento ogni qual volta il minore infra-quattordicenne oltrepassa i confini nazionali (ovvero in caso di residenza all’estero i confini del Paese di residenza).


E’ preferibile la menzione sul passaporto rispetto alle dichiarazioni separate.


L’applicabilità di tale procedura è limitata ai soli minori italiani.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di accompagno deve essere presentata all’Ufficio Passaporti dell’Ambasciata d’Italia Il Cairo.


Può essere presentata anche già sottoscritta, in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.
Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia.
La validità della dichiarazione di accompagno è di norma circoscritta ad un viaggio di andata e ritorno, fuori dal Paese di residenza del minore, con destinazione determinata.
La validità della dichiarazione è di sei mesi, salva la possibilità per l’Ufficio Passaporti di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es.: affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
Tale validità non può oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
Nel caso in cui il minore di età quattordici sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.