La normativa italiana in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 1992, così come la precedente Legge n. 555 del 1912, si basa sul principio dello ius sanguinis.
In particolare, l’articolo 1 della Legge 91/1992 stabilisce che:
“È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”.
La Legge 91/1992 è stata, tuttavia, recentemente modificata dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025, che ha introdotto (a) limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana.
Attraverso i seguenti link, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana
- CITTADINANZA PER DISCENDENZA “JURE SANGUINIS”
- CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE
- RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA