{"id":308,"date":"2023-10-17T13:38:52","date_gmt":"2023-10-17T10:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambilcairo.esteri.it\/?page_id=308"},"modified":"2026-03-26T16:03:46","modified_gmt":"2026-03-26T13:03:46","slug":"anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambilcairo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani residenti all&#8217;estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=\">LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva<\/a>). Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall\u2019iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente pu\u00f2 comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470\/1988; art. 11 L. 1228\/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/autoveicoli_e_patenti\">Autoveicoli \u2013 Patente di guida<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988).<\/p>\n<p>Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p><strong>NON devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all&#8217;estero per l&#8217;esercizio di occupazioni stagionali;<\/li>\n<li>il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all&#8217;estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l\u2019Unione europea o le organizzazioni internazionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, l\u2019iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 <strong>facoltativa<\/strong> per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0<strong>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213<\/strong>. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p>Gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico, pertanto, gli uffici consolari NON possono rilasciare <strong>certificati di iscrizione all\u2019AIRE<\/strong>, che <strong>possono essere rilasciati solo dal Comune italiano di iscrizione.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambilcairo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/come-si-effettua-la-domanda-di-iscrizione-alla-i-r-e\/\"><strong>COME SI EFFETTUA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambilcairo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/variazione-indirizzo-e-cambio-circoscrizione-consolare\/\"><strong>VARIAZIONE INDIRIZZO E CAMBIO CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambilcairo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/rimpatrio-e-cancellazione-dalla-i-r-e\/\"><strong>RIMPATRIO E CANCELLAZIONE DALL\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva). 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