Il MAECI richiama l’attenzione sui principi costituzionali in materia di personalità e segretezza del voto, e in particolare sull’obbligo per l’elettore di assicurare la custodia del materiale elettorale fino al successivo invio alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonche’ sul divieto di cessione a terzi del materiale stesso, sottolineando le resonsabilità penali previste in caso di violazioni.
Tali sanzioni sono richiamate nell’articolo 18 della L. 459/2001.