DISPOSIZIONI DI ENTRATA IN EGITTO: COVID-19
Le Autorità egiziane hanno disposto che i cittadini stranieri ed egiziani intenzionati a recarsi in Egitto dovranno dotarsi di un certificato di test PCR (tampone molecolare) negativo al COVID-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all’orario previsto di partenza del volo OPPURE di un certificato di test antigenico (tampone rapido) negativo effettuato entro le 24 ore precedenti l’orario di partenza del volo.
I certificati per essere accettati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- devono includere la data e l’ora del prelievo che faranno fede per il conteggio delle 72 o delle 24 ore;
- devono essere rilasciati da un laboratorio autorizzato nel Paese di provenienza e riportarne il timbro. Non devono contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte. In alternativa, i certificati possono contenere un “QR code”, invece del timbro del laboratorio, che permetta di verificare quale sia l’ente che li ha rilasciati;
- devono menzionare il tipo di campione preso per l’analisi;
- devono indicare che la tipologia di analisi effettuata è RT – PCR nel caso di test PCR (tampone molecolare);
- devono essere redatti in lingua inglese o araba.
La compagnia aerea è responsabile per il controllo dei certificati, che effettua già al momento del check in e può quindi rifiutare l’imbarco, qualora i medesimi certificati non rispondano ai requisiti stabiliti dalle autorità egiziane. I bambini al di sotto sei 6 anni sono esclusi da tale obbligo. I passeggeri che atterrano negli aeroporti di Hurgada, Marsa Alam, Sharm El-Sheikh e Taba, qualora sprovvisti di certificato, potranno effettuare il tampone all’arrivo in aeroporto.
Tutti i viaggiatori che sono in possesso di un certificato di vaccinazione per COVID19 (ANCHE Green pass) sono esentati dall’obbligo di presentare il certificato di test negativo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- Il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio o autorità accreditati nel Paese dove è stato eseguito il vaccino;
- Il certificato disponga di un codice a barre QR e non contenga abrasioni, cancellazioni o aggiunte;
- Siano passati 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose di vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm; Sinovac; Sputnik. Siano passati 14 giorni dalla data di inoculazione dell’unica dose di Johnson & Johnson.
N.B Ai fini dell’entrata in Egitto, occorre che il certificato di vaccino attesti l’avvenuta somministrazione di entrambe le dosi nel caso di vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm; Sinovac; Sputnik e dell’unica dose del vaccino Johnson & Johnson. Non è riconosciuta invece una dose di vaccino né la circostanza di aver gia’ contratto il COVID19.
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE SANITARIA IN EGITTO
Per avere informazioni aggiornate sulla situazione Covid-19 nel Paese si rimanda alla scheda dedicata all’Egitto sul sito web Viaggiare Sicuri, specificamente alla parte dedicata alla situazione sanitaria nel Paese: http://www.viaggiaresicuri.it/country/EGY
Aggiornamenti e assistenza a cura della Autorità sanitarie locali
E’ possibile rivolgersi al numero verde del Ministero della Salute egiziano, dedicato all’emergenza Coronavirus: 105, oppure consultare il sito Ministero della Salute egiziano – sito di informazioni sul COVID-19.
Link utili:
- Viaggiare Sicuri – Scheda Egitto
- Ministero della Salute egiziano – sito di informazioni sul COVID-19
DISPOSIZIONI ITALIANE CHE REGOLANO GLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza del 14 dicembre 2021 i cui effetti resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2022.
Si ricorda che l’attuale normativa italiana non consente spostamenti per turismo verso i Paesi inclusi nell’elenco E, che comprende anche l’Egitto, a meno che non si tratti di viaggi organizzati nell’ambito di “Corridoi turistici Covid-free”.
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 14 DICEMBRE 2021 – AGGIORNAMENTO MISURE SU INGRESSO IN ITALIA
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 22 OTTOBRE 2021 – AGGIORNAMENTO MISURE SU INGRESSO IN ITALIA
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 28 agosto 2021 – AGGIORNAMENTO MISURE SU INGRESSO IN ITALIA
- CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA SALUTE 23 SETTEMBRE 2021 – EQUIVALENZA DEI VACCINI
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 28 SETTEMBRE 2021 – CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE
INGRESSO DI MINORI
Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe)
Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL PASSENGER LOCATOR FORM PER I PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate.
Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
Per compilare il dPLF è necessario:
- collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
- seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
- scegliere l’Italia come Paese di destinazioneregistrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.
La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.
EQUIVALENZA DEI VACCINI
A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato equivalente* è inoltre necessario per salire a bordo di:
- aerei;
- navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
- treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
- autobus per il trasporto interregionale;
- autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse.
Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/.
Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, Israele), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti, o certificazioni di vaccinazione del Regno Unito che, per quanto valide in Italia, non esimono dal rispetto della disciplina prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Elenco D).
Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero
Con circolare n. 50269 del 4 novembre 2021 del Ministero della Salute, recante “Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato dall’EMA”, le persone vaccinate all’estero con prodotti NON autorizzati da EMA possono ricevere una dose di richiamo “booster” con vaccino a m-RNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech; Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 180 giorni dal completamento del ciclo primario. Il ciclo vaccinale cosi’ integrato e’ riconosciuto come equivalente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid 19.
Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, cosi’ come in caso di mancato completamento dello stesso, e’ possibile procedere ex novo con un ciclo vaccinale completo con vaccino a m-RNA.
MODALITA’ DI VACCINAZIONE PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN EGITTO
CAMPAGNA VACCINALE EGIZIANA
Il Ministero della Salute egiziano ha reso noto che tutti i residenti in Egitto, indipendentemente dalla loro nazionalità, potranno avere accesso ai vaccini contro il COVID-19 a disposizione nel Paese con lo stesso ordine di priorità riservato agli egiziani, ovvero: chi ha più di 40 anni, chi è affetto da malattie croniche e gli operatori medico-sanitari. Il vaccino può essere richiesto registrandosi su un apposito sito internet https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home ed è gratuito, anche per la prenotazione non è richiesto nessun pagamento.
I vaccini disponibili in Egitto sono quello prodotto dall’azienda cinese Sinopharma (che non ha finora presentato richiesta di autorizzazione all’Agenzia Europea del Farmaco (EMA)), e quello prodotto da AstraZeneca. Non è stato specificato se sia possibile per la persona scegliere il tipo di vaccino.
ISCRITTI AIRE TEMPORANEAMENTE IN ITALIA
In data 24 aprile 2021, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 ha firmato l’Ordinanza n.7/2021, che ammette alla somministrazione del vaccino anti SARS-COV-2 anche i cittadini iscritti all’AIRE presenti temporaneamente sul territorio nazionale.
Regioni e Province autonome sono ora chiamate ad adeguare le proprie procedure per consentire l’inserimento dei cittadini iscritti all’AIRE tra i beneficiari di vaccinazione.
Tutti gli interessati dovranno quindi consultare i siti regionali adibiti alla prenotazione della vaccinazione, controllando se rientrino nei criteri di priorità e di rischio previsti. Tramite un servizio telematico dedicato, la verifica sullo stato di iscrizione all’AIRE dei connazionali richiedenti potrà essere effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome.
Poiché gli iscritti AIRE non sono in possesso della tessera sanitaria e potrebbero e altresì essere privi di codice fiscale, in mancanza di quest’ultimo saranno sufficienti i dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita).
IMPORTANTE
Si consiglia di tenersi aggiornati consultando periodicamente il sito dell’Ambasciata e monitorando i mezzi di informazione.
Si raccomanda inoltre di attenersi alle indicazioni delle autorità locali.
Si consiglia a tutti i connazionali presenti in Egitto di consultare regolarmente il sito Viaggiare Sicuri.