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ACQUISTO CITTADINANZA MINORI PER BENEFICIO DI LEGGE

ACQUISTO CITTADINANZA MINORI PER BENEFICIO DI LEGGE (Legge n. 91/1992 art. 4 comma 1-bis)

La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge per i minorenni stranieri nati all’estero (dopo il 24 maggio 2025) a cui il genitore, cittadino italiano per nascita, non può trasmettere automaticamente la cittadinanza

Affinché si verifichi l’acquisto della cittadinanza da parte del minore devono verificarsi congiuntamente i seguenti presupposti:

  • uno dei genitori è cittadino italiano PER NASCITA (anche se in possesso di altra cittadinanza).

Non opera quindi tale possibilità per i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912).

  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza da parte del figlio ENTRO TRE ANNI DALLA NASCITA (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza si effettua presso la Cancelleria Consolare su appuntamento da fissare inviando una email a statocivile.cairo@esteri.it

Alla richiesta di appuntamento, occorrerà allegare copia dei passaporti dei genitori, la copia dell’atto di nascita del minore, il passaporto egiziano del minore.

Qualora la dichiarazione non venisse effettuata entro i termini, successivamente alla dichiarazione il minore deve risedere legalmente in Italia per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori. Tale caso è di competenza esclusiva dei Comuni.

NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO – NORMA TRANSITORIA

(DL 36/2025 art. 1 comma1-ter) per i minori nati all’estero prima del 24 maggio 2025

 

È stata altresì introdotta una NORMA TRANSITORIA che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

  • minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
  • genitore cittadino per nascita;
  • dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026;

Nell’ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026 il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato entro il medesimo termine.

La dichiarazione di acquisto si effettua su appuntamento da fissare inviando una email a statocivile.cairo@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.

A decorrere dal 1^ gennaio 2026, le dichiarazioni di cittadinanza di cui sopra non sono più soggette al pagamento del contributo di € 250 a favore del Ministero dell’Interno. La Legge di Bilancio 2026 ha, infatti, previsto, con l’art. 1, comma 513, lettera b, la gratuità per tutte le istanze presentate a partire da tale data.

Si precisa che in entrambi i casi, trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.

Nascita_Modello_Richiesta_Trascrizione nascita +AIRE_art 1 c. 1 ter DL 36_2025.doc
Nascita_Modello_Richiesta_Trascrizione nascita +AIRE_art 4 c. 1 bis lett. b – L91-1992.doc