TRASCRIZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Per la richiesta di trascrizione in Italia di un atto di nascita egiziano è necessario fissare un appuntamento tramite il portale Home Page – Prenot@Mi
La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto con l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.
L’Ufficio consolare dovrà pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore nato all’estero da genitore italiano.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, è riconosciuto automaticamente cittadino italiano SOLO SE ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Caso A) Genitore o nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c) Legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore non deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana
Caso B) Genitore – anche se in possesso di altre cittadinanze – è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a. (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Non rilevano eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell’adottante non cittadino.
La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal/dai Comune/i competenti
Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma non è in possesso di altra cittadinanza (apolide).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- atto di nascita del minore in originale bilingue (italiano – egiziano) legalizzato dal locale Ministero degli Affari Esteri egiziano. Nel caso in cui non si disponesse del certificato bilingue è necessario presentare anche una traduzione in italiano dell’atto in tutte le sue parti.
- Copia dei passaporti dei genitori e del minore (solo pagina con dati anagrafici e foto).
- Modulo di richiesta trascrizione nascita ai sensi dell’art 3-bis, comma 1, lett. c) e/o d) della Legge 91/1992
E inoltre
Per il caso A):
- copia del certificato integrale dell’atto di nascita del genitore o del nonno italiano rilasciato dal Comune italiano (non estratto) completo di annotazioni.
- Copia del permesso di soggiorno egiziano del genitore che trasmette la cittadinanza
- Nel caso in cui il nonno/a o il genitore abbiano vissuto all’estero, ogni utile documentazione volta a fornire prova della non cittadinanza del paese straniero di emigrazione ad esempio certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, permessi di soggiorno in corso di validità
Per il caso B):
- copia del certificato integrale dell’atto di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano (non estratto) completo di annotazioni.
- certificato storico di residenza rilasciato dal/dai Comune/i competenti.
Per il caso C):
Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati, oltre alla consueta documentazione, documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.
Si raccomanda di aver trascritto il matrimonio tra i genitori prima di richiedere la trascrizione della nascita dei figli
Qualora il proprio caso NON rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla sezione acquisto cittadinanza minori per beneficio di legge